IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visti gli articoli 1 e 2, lettera c) della legge 4 ottobre  1986,  n.
657 e l'articolo 1 della legge 3 ottobre 1987, n. 403; 
Sentito il parere  delle  commissioni  permanenti  delle  due  Camere
competenti per materia previsto dall'articolo 3 della  legge  n.  657
del 1986; 
Vista la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 1988; 
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1 
Adeguamento del consorzio nazionale tra gli  esattori  delle  imposte
      dirette alle nuova disciplina del servizio di riscossione 
 
  1. Il consorzio  nazionale  obbligatorio  tra  gli  esattori  delle
imposte dirette in  carica  per  la  meccanizzazione  dei  ruoli,  e'
costituito con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  2  agosto
1952, n. 1141, as- sume  con  decorrenza  dal  1›  gennaio  1989,  la
denominazione   di   "Consorzio   Nazionale   Obbligatorio   tra    i
Concessionari del  servizio  di  riscossione  dei  tributi  ed  altre
entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici". 
  2. Il consorzio provvede sulla base e nei limiti della  concessione
di  cui  all'articolo  3  alla  formazione,  con  mezzi  e  procedure
automatizzati, dei ruoli,  degli  elenchi  e  degli  altri  documenti
relativi alla riscossione delle entrate  affidata  ai  concessionari,
con il decreto del Presidente del Repubblica 28 gennaio 1988, n.  43,
concernente: "Istituzione del servizio di riscossione dei  tributi  e
di altre  entrate  dello  Stato  e  degli  altri  enti  pubblici,  il
consorzio provvede inoltre ad ogni  altra  attivita'  di  automazione
concernente i servizi affidati ai concessionari, alla compilazione di
statistiche richieste dal servizio  e  altri  lavori,  relativi  alla
riscossione dei tributi, che potranno essergli commessi al  Ministero
delle finanze; puo' espletare altri lavori, purche'  compatibili  con
l'attivita' di servizio per il Ministero delle finanze, che gli  sono
commessi da enti pubblici sia in via esclusiva che in  collaborazione
operativa con altri organismi. 
  3. Il consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato e deve
richiedere  l'iscrizione  del  registro   delle   imprese   a   norma
dell'articolo 2196 del codice civile. 
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo  unico  approvato
          con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
          facilitare  la  lettura   delle   disposizioni   di   legge
          modificate  o  alle  quali  e' operato il rinvio.   Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
          La  legge 4 ottobre 1986, n. 657, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale, n. 240 del 15 ottobre  1986,  reca:  "Delega  al
          Governo  per la istituzione e la disciplina del servizio di
          riscossione dei tributi".
          Il comma 1 dell'art. 2 stabilisce che nell'esercizio  della
          delega  di cui all'art. 1, siano emanate norme per regolare
          la cessazione del sistema esattoriale, fra  cui,  ai  sensi
          della  lettera  c),  l'adeguamento del Consorzio Nazionale,
          obbligatorio tra gli esattori costituito  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  2 agosto 1952, n. 1141, per
          consentire il raggiungimento delle medesime  finalita',  da
          esso  perseguite,  coerentemente  alla nuova disciplina del
          servizio della riscossione, con le  necessarie  conseguenti
          modifiche  del relativo statuto, nonche' la definizione dei
          diritti degli esattori che non risultino concessionario  in
          alcun  ambito territoriale; la definizione avverra' secondo
          i criteri e  le  proporzioni  previsti  dal  secondo  comma
          dell'art. 25 dello stesso statuto in misura pari alle quote
          determinate,  in  favore  di  ciascun  richiedente,  da  un
          collegio di tre arbitri nominati dal comitato nazionale dei
          delegati provinciali.
          Note alle premesse:
          - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 657/1986 si  veda
          la  nota all'art. 3 dell'altro decreto pubblicato in questo
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale.
          - Per il contenuto della lettera c) del comma 1 dell'art. 2
          della medesima legge si veda la nota al titolo.
          - Il comma 2  dell'art.  1  della  legge  n.  403/1987,  di
          conversione  con il comma 1 del D.L. 4 agosto 1987, n. 326,
          ha prorogato il termine previsto dall'art. 3  della  citata
          legge n. 657/1986 al 31 gennaio 1988.
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  3  della  legge  n.
          657/1986;
          "Art. 3. - Le disposizioni previste nei precedenti articoli
          saranno emanate entro dodici mesi  dall'entrata  in  vigore
          della  presente legge, con uno o piu' decreti aventi valore
          di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle Finanze,
          di concerto i Ministri dell'interno, del tesoro, del lavoro
          e  della  previdenza  sociale,  sentito  il  parere   delle
          commissioni  permanenti  dalle  due  Camere  competenti per
          materia, che si  pronunciano  entro  quarantacinque  giorni
          dalla richiesta".
          Note all'art. 1:
          -  Il  decreto del Presidente del Repubblica 2 agosto 1952,
          n. 1141, e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,  n.
          210 del 10 settembre 1952.
          - Il testo dell'art. 2196 del codice civile e' il seguente:
          "Art.  2196 (Iscrizione dell'impresa) - Entro trenta giorni
          dall'inizio  dell'impresa   l'imprenditore   che   esercita
          un'attivita'  commerciale  deve  chiedere  l'iscrizione del
          registro delle imprese, nella cui circoscrizione stabilisce
          la sede, indicando:
          1)  Il  congnome,  nome,  il luogo e la data di nascita, la
          cittadinanza;
          2) la ditta;
          3) l'oggetto dell'impresa;
          4) la sede dell'impresa;
          5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.
          All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare  la
          sua   firma   autografa  e  quelle  dei  suoi  institori  e
          procuratori.
          L'imprenditore deve  inoltre  chiedere  l'iscrizione  delle
          modificazioni  relative  agli  elementi  suindicati e della
          cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da  quello  di
          cui le modificazioni o la cessazione si verificano".